STATUTO FONDAZIONE MAGNIFICAT E.T.S.

Registrato a Perugia in data 21/06/2022

al numero 14802 serie 1T

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, Fondazione Magnificat, che assume la forma giuridica di fondazione.

1.2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “fondazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “E.T.S.” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - SEDE

2.1. La Fondazione ha sede legale in Perugia, Via Fra Giovanni da Pian di Carpine n. 63.

2.2. La variazione di sede legale all’interno del Comune di Perugia deliberata dal Consiglio di Amministrazione non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

2.3. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

ART. 3 - SCOPI

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro, e la sua durata è illimitata.

3.2. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 117/2017.

3.3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

3.4. La Fondazione viene costituita e opera, con spirito profondamente cristiano, in conformità al messaggio evangelico ed agli insegnamenti della Chiesa Cattolica, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, in particolare minori e componenti collettività estere, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale individuate e stabilite nel successivo art.4 del presente statuto sociale.

ART. 4 - ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

4.1. La Fondazione esercita in via principale le attività qui descritte (a norma dell’art. 5 del D. Lgs

117/2017):

  1. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  2. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  3. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
  4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  5. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi;
  6. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  7. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

4.2. Per quanto riguarda l’individuazione dei destinatari dell’attività della Fondazione di cui all’art. 3:

  1. per i soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche e psichiche si farà riferimento a documentazione medica comprovante lo stato della persona;
  2. per i soggetti svantaggiati in ragione di condizioni economiche si farà riferimento, ove possibile, a indicatori della situazione reddituale e patrimoniale (ad esempio quando possibile all’I.S.E.E.);
  3. per i soggetti svantaggiati in ragione di condizioni sociali e familiari si farà ricorso, oltre che ad una verifica diretta del disagio, anche ai servizi di assistenza sociale; in entrambi i casi ci si potrà avvalere anche della segnalazione da parte di altri Enti e persone che operano per il contrasto alla povertà e al disagio sociale;
  4. per i componenti collettività estere si farà riferimento al tramite di accreditate istituzioni operanti sul territorio estero (con inclusione di parrocchie ed enti religiosi) aventi scopi solidaristici condivisibili con quelli della Fondazione, tramite acquisizione di idonea documentazione.

4.3. La Fondazione persegue le finalità espresse:

  1. erogando sussidi, contributi e servizi direttamente ai soggetti svantaggiati o, nel caso di minori svantaggiati, direttamente agli stessi o al nucleo familiare di riferimento, o a enti o persone affidatari o esercenti la potestà genitoriale;
  2. favorendo la creazione di comunità alloggio di centri di prima accoglienza per soggetti svantaggiati, per motivi sociali, economici e di salute, minori o donne in attesa, madri con neonati a basso o nullo reddito o senza nucleo familiare di riferimento, al fine di migliorarne le condizioni di vita;
  3. promuovendo la raccolta sistematica e occasionale di fondi, nel secondo caso anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione da distribuire, insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità;
  4. promuovendo la diffusione della cultura del rispetto dei minori, sensibilizzando il pubblico circa l'importanza dell'istituto dell'adozione a distanza e promuove la diffusione della cultura e della pratica del volontariato nei settori di propria attività mediante l'organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze in istituzioni pubbliche e private, siti web e nelle diverse forme di comunicazione su internet, mediante la produzione e la diffusione di iniziative editoriali sull'argomento, organizzando in proprio altre attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale.

4.4. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.5. Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al

Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - VOLONTARIATO

5.1. La Fondazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita.

5.2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera del Cda. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

ART. 6 - PATRIMONIO E MEZZI DI ESERCIZIO

6.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili e dalla liquidità.

6.2. Il patrimonio potrà venire alimentato da altri beni, che perverranno alla Fondazione per testamento, per donazioni, oblazioni, legati ed erogazioni dell'Ente fondatore e di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini della Fondazione, e abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, e da essi espressamente destinati allo scopo di incrementarlo.

6.3. Il fondo di gestione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
  • da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
  • dai contributi, in qualsiasi forma concessi, da terzi che non siano espressamente destinati a patrimonio;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

ART. 7 - DURATA ED ESTINZIONE

7.1. La durata della Fondazione è illimitata.

7.2. Essa si estingue nei casi previsti dal primo comma dell’art. 27 c.c.

7.3. Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, previo parere positivo dell’Assemblea Generale della Comunità Magnificat delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio qualora ritenga esauriti gli scopi statutari, o il patrimonio fosse divenuto in- sufficiente o altre cause rendessero impossibile il raggiungimento degli scopi istituzionali.

7.4. In tali ipotesi si procederà alle operazioni di liquidazione secondo le norme previste in materia dal codice civile e l'eventuale eccedenza della liquidazione sarà devoluta, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 c. 1 D.Lgs 117/2017 ad altri Enti del Terzo Settore organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e, possibilmente in favore dell’attuale associazione privata di fedeli “Comunità Magnificat”, con sede in Perugia codice fiscale 03269510545 o delle sue possibili future trasformazioni e derivazioni.

7.5. In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

8.1. Organi della Fondazione sono:

● il Consiglio di Amministrazione;

● il Presidente;

● il Segretario Generale;

● il Tesoriere;

● l’Organo di controllo;

● l'Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017).

8.2. Tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 anni, salvo revoca anticipata a norma del successivo art. 9, e possono essere riconfermate, senza soluzione di continuità.

8.3. Ogni qualvolta venisse meno un membro del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione con persona nominata ai sensi del successivo art. 9.

8.4. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine dei cinque anni.

Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri di cui un membro di diritto indicato alla lett.A) e, precisamente:

A. un membro designato da essi tra i Responsabili Generali al momento in carica dell’Ente Fondatore associazione privata di fedeli Comunità Magnificat con sede in Perugia cod.fisc.03269510545;

B. sei componenti elettivi scelti dall’Assemblea Generale dell’associazione menzionata.

9.2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni; in ogni caso, per gli atti di ordinaria amministrazione, esso dura in carica fino all'insediamento del successivo Consiglio, fatta salva la facoltà di dimissioni o revoca da parte dell'organo elettivo per gravi e fondati motivi.

9.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente.

9.4. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

9.5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse disposizioni stabilite nel presente Statuto.

9.6. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

9.7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

9.8. L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, con relativo ordine del giorno, deve essere spedito, almeno cinque giorni prima della data fissata, per lettera, e-mail o altro mezzo tecnico purché possa esserne dimostrata l’avvenuta spedizione/ricezione; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi anche 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

9.9. I verbali e le delibere del Consiglio di Amministrazione dovranno essere scritti, firmati e custoditi dal Presidente e dal Segretario Generale o dal Notaio.

9.10. Sarà possibile l’intervento al Consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del componente che partecipa e vota.

9.11. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale ed eventualmente il Tesoriere se non scelti tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.

9.12. Per l’esercizio dei compiti attinenti la carica di membro del Consiglio di Amministrazione non sono previsti compensi.

ART. 10 - COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

10.2. In particolare, il Consiglio:

  • nomina, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, come pure nomina il Segretario Generale ed il Tesoriere che possono essere scelti anche all’esterno del Consiglio stesso;
  • delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti aventi finalità solidaristiche compatibili con quelle istituzionali della fondazione;
  • provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
  • delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
  • delibera gli incrementi del patrimonio;
  • dispone il più sicuro e conveniente impiego dei beni costituenti il patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili, o il loro utilizzo e l’eventuale dismissione ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali;
  • provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
  • delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti le modifiche dello Statuto o il cambiamento della sede legale;
  • delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dall’ art. 7, previo vincolante parere positivo dell’Assemblea Generale della Comunità Magnificat;
  • delibera i poteri e compiti che ritiene di conferire per attività o parti di attività a propri membri o a persone esterne, stabilendone eventuali compensi;
  • istituisce sedi secondarie, amministrative, sezioni locali;
  • dispone il regolare e più soddisfacente perseguimento delle finalità istituzionali, indirizzando l'attività della Fondazione in attuazione di esse;
  • nomina l’organo di controllo e, se e quando sia obbligatorio per legge o ritenuto utile, il revisore dei conti, alle condizioni previste dalla legge agli artt. 30 e 31, D. Lgs 117/2017, e ne stabilisce il compenso;
  • approva il bilancio di esercizio nei termini previsti.

ART. 11 - PRESIDENTE

11.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio ha tutti i poteri attinenti all’ordinaria amministrazione nei limiti delegati dal Consiglio di Amministrazione.

11.2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

11.3. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, e quando opportuno dal Tesoriere, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, a uno o più membri del Consiglio.

11.4. Spetta al Presidente:

  • determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
  • convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente;
  • esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’istituto;
  • assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 20 (venti) giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
  • esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione, nonché quelle di straordinaria amministrazione che gli venissero delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per singoli affari.

11.5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-presidente.

11.6. La sottoscrizione del Vicepresidente attesta l'impedimento del Presidente.

ART. 12 - SEGRETARIO GENERALE

12.1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 10.

12.2. Egli collabora con il Presidente ed in particolare provvede:

  • ad attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • al disbrigo della corrispondenza;
  • alla redazione e conservazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
  • alla conservazione dell'archivio della Fondazione;

12.3. Il Segretario può essere coadiuvato da personale dipendente o da collaboratori retribuiti.

ART. 13 - TESORIERE

13.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 10 e svolge le seguenti funzioni:

  • predispone lo schema del progetto di bilancio consuntivo/rendiconto, che sottopone al Consiglio di Amministrazione entro il mese di Aprile;
  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della Fondazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

13.2. Le funzioni del Tesoriere o parte di esse possono essere assunte a discrezione del Consiglio di Amministrazione, da personale dipendente o collaboratori retribuiti qualificati.

ART 14 - ORGANO DI CONTROLLO

14.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

14.2. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti; laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

14.3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.4. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

14.5. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, D. Lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

14.6. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

15.1. È nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 - BILANCIO DI ESERCIZIO

16.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

16.2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

16.3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

16.4. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - BILANCIO SOCIALE

17.1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

18.1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

19.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.